Art. 41.
(Approvazione del bilancio e del conto consuntivo).

      1. L'Assemblea legislativa regionale approva con legge il bilancio di previsione e il conto consuntivo predisposti dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre di ogni anno.
      2. L'esercizio provvisorio può essere deliberato dall'Assemblea legislativa regionale con legge e per un periodo non superiore a quattro mesi.
      3. L'esercizio finanziario decorre dal 1o gennaio e termina al 31 dicembre.
      4. Il conto consuntivo è suddiviso allo stesso modo del bilancio di previsione.